(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Premesso  che  l'Art.  4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
recante  «Riordino  degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale   pubblica»  dispone  che  gli  interventi  di  edilizia
convenzionata  sono  attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e
loro  consorzi  e  dalle  imprese  e  sono  diretti alla costruzione,
all'acquisto  o  al recupero di abitazioni da destinare alla vendita,
assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini;
    Visto il proprio decreto n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004 con
il quale e' stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 4
della  legge  regionale  n.  6/2003  concernente  gli  interventi  di
edilizia convenzionata»;
    Visto altresi' il proprio decreto n. 0217/Pres. di data 28 giugno
2004  con  il  quale  e'  stata  approvata  la  modifica dell'Art. 9,
comma 2, lettera h), del regolamento medesimo;
    Visto  l'Art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che
dispone,  tra  l'altro,  l'acquisizione  del  parere vincolante della
commissione  consiliare  competente,  per  la  predeterminazione  dei
criteri  e  delle modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve
attenersi  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni
previste  dalla medesima legge, nonche' dei requisiti degli operatori
e dei beneficiari;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 1542 di data
11 giugno  2006  con  la  quale e' stata autorizzata la presentazione
alla   IV  commissione  consiliare  delle  proposte  di  modifica  al
regolamento suddetto per l'acquisizione del relativo parere;
    Preso atto che, ai sensi del citato Art. 12 della legge regionale
n.  6/2003,  la  IV  commissione  consiliare, nella seduta n. 114 del
14 settembre  2006,  ha  espresso parere favorevole riguardo al testo
proposto integrandolo con ulteriori modifiche volte alla soluzione di
problematici   aspetti  applicativi,  giusta  comunicazione  di  data
15 settembre 2006, protocollo n. 11/6218-06;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 2189 di data
22 settembre  2006  che  ha  approvato  le  modifiche da apportare al
regolamento  recependo  le integrazioni proposte dalla IV commissione
nella seduta sopra indicata;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
                              Decreta:
    Sono   approvate  le  modifiche  al  «Regolamento  di  esecuzione
dell'Art.   4   della   legge  regionale  n.  6/2003  concernente  le
agevolazioni  per l'edilizia convenzionata» approvato con decreto del
Presidente   della   Regione   13 aprile  2004,  n.  0121/Pres.  come
modificato  con  decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004,
n.  0217/Pres.»  nel  testo allegato sub «A» quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di osservare e di fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 settembre 2006
                                ILLY
Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione  dell'Art.  4  della legge
regionale  7 marzo  2003,  n.  6,  concernente  le  agevolazioni  per
l'edilizia  convenzionata, approvato con decreto del Presidente della
Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. come modificato dal decreto del
       Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0217/Pres.
Art. 1.
Modifica  all'Art.  5  del  decreto  del  Presidente della Regione n.
                              0121/2004
    1.  Al  comma 1  dell'Art.  5  del  decreto  del Presidente della
Regione  13 aprile  2004,  n.  0121/Pres.  (regolamento di esecuzione
dell'Art.  4  della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le
agevolazioni  per  l'edilizia  convenzionata),  come  modificato  dal
decreto  del  Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0217/Pres.,
le parole: «in data successiva alla presentazione della domanda» sono
sostituite  dalle seguenti: «successivamente alla presentazione della
domanda».